STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l’Associazione denominata ‘ActionEdu’ con sede in Ferrara via Pavone, 10, interno 1. Essa è retta dalle norme del presente Statuto, dell’atto costitutivo e dalle leggi vigenti in materia. [...]
E’ consentito il cambio di sede sociale all’interno dello stesso Comune, deliberato dall’Assemblea dei Soci, senza che ciò comporti modifiche statutarie.
Art. 2 - CARATTERE E SCOPI
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’associazione ‘ActionEdu’ ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e aconfessionale e ha lo scopo di promuovere la conoscenza, la diffusione e la condivisione di modelli e pratiche in ambito educativo. Considera l’educazione quale mezzo privilegiato per la formazione dei cittadini, favorendo la socializzazione e l’autopromozione, la reciproca comprensione e tolleranza, e fornendo opportunità significative di mobilità sociale e di affrancamento da situazioni di marginalità economica e culturale. Promuove, a tal fine, tutte le iniziative che siano utili al raggiungimento di questo obiettivo, che possono essere estese su tutto il territorio nazionale e internazionale. Nello specifico, l’Associazione si propone di:
a) promuovere e proporre modelli e pratiche per l'educazione disciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare in ambito formale, informale e non formale, e particolarmente nei seguenti settori:
- educazione linguistica,
- educazione artistica e culturale,
- educazione interculturale,
- educazione alla cittadinanza,
- educazione permanente,
nonché per l'insegnamento delle lingue e la formazione di formatori in ambito linguistico.
b) sostenere e promuovere la didattica di tutti i settori educativi per proporre modelli e pratiche didattiche legate alla formazione presenziale, in rete o integrata, facendo particolare riferimento alla componente delle risorse e pratiche educative aperte, all’uso dei social media applicati al settore educativo e all’Open Source, in uno spirito di condivisione dei saperi;
c) partecipare e/o coordinare progetti educativi e didattici in ambito nazionale e internazionale;
d) organizzare e/o partecipare a congressi, convegni, conferenze, seminari, corsi ed altre iniziative particolari, i cui scopi siano di studio e di ricerca, verifica e confronto, formazione e aggiornamento, conoscenza, approfondimento e diffusione di conoscenze, coerentemente con le finalità istituzionali;
e) sostenere e/o coordinare la ricerca scientifica nei diversi settori dell’educazione e della didattica;
f) collaborare con altre associazioni, enti, istituzioni e, in generale, con tutti quei soggetti con i quali sia possibile organizzare iniziative comuni aventi finalità analoghe o, comunque, in armonia con quelle proprie dell’associazione, in Italia e in altri paesi;
g) promuovere, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e far conoscere la propria attività generale.
Per la propria attività, l’associazione potrà articolarsi con l’istituzione di sotto-sezioni e potrà promuovere e farsi promotrice di altre associazioni aventi fini analoghi ed attività coordinata con quella dell’associazione, la quale potrà o meno partecipare ad essa, nonché partecipare ad Enti, Associazioni e Circoli con scopi di ricerca, di studio e di didattica affini.
Art. 3 - DURATA
L’Associazione ‘ActionEdu’ ha durata illimitata.
Art. 4 - SOCI
Possono essere Soci di ‘ActionEdu’ persone fisiche in numero illimitato, che condividano gli scopi dell’Associazione e s’impegnino a collaborare al loro raggiungimento, secondo le modalità previste dal presente statuto. Potranno parimenti essere Soci persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere Soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente, che verserà, al momento dell’ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato gratuito. L’associazione potrà, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci aderenti all’associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti d’informazione sull’attività svolta dall’associazione. Il socio volontario non potrà essere in alcun modo retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro. Il loro comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche stabilite da Consiglio Direttivo.
Costituiscono motivi di cessazione dalla qualità di socio:
- dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno;
- decadenza, ovvero la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportano indegnità, sancita dall’assemblea dei soci;
- ritardato pagamento del contributo associativo (oltre 3 mesi dalla scadenza).
Art. 6 -ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione ‘ActionEdu’ sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 7 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente (bilancio consuntivo), per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare l’eventuale bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea può inoltre essere convocata in via sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un 10% dei Soci.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante un invito scritto a tutti i Soci, anche per posta elettronica, a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo.
In casi di motivata urgenza, il termine di preavviso può anche essere ridotto a 7 giorni.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da persona designata dall’Assemblea.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Art. 8 -COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:
a) in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di ammissione ed i contributi associativi;
- deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
b) in sede straordinaria:
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei 3/4 dei soci;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 -IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della stessa e lo strumento di attuazione degli scopi che l’associazione si propone. Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 4 (quattro) membri, incluso il Presidente, scelti tra i Soci e nominato per la prima volta nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l’associazione ‘ActionEdu’ di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente. Svolge le funzioni di Segretario uno dei membri nominato dal Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno ogni 4 (quattro) mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 2 (due) componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Esso procede anche alla compilazione dei bilanci consuntivi ed eventuali bilanci preventivi e alla loro presentazione all’assemblea; alla nomina degli eventuali dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione; alla determinazione delle quote annuali.
Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione dell’associazione è controllate da un Collegio dei Revisori, costituito da 3 (tre) membri eletti annualmente dall’assemblea dei soci.
I revisori dovranno accertare le regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
I revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio dei Revisori non è un organo obbligatorio e viene pertanto nominato solo su conforme delibera dell’assemblea.
Art.. 11 - I MEZZI FINANZIARI
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione non sono rimborsabili.
Le quote associative annuali sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento della quota associativa annuale per tutto l’anno solare in corso.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste o direttamente connesse.
Art. 12 - REGOLAMENTO
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le aggiunte e/o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell’Assemblea dei Soci appositamente convocata.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dall’Assemblea o dai liquidatori. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di scopi similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l’Associazione denominata ‘ActionEdu’ con sede in Ferrara via Pavone, 10, interno 1. Essa è retta dalle norme del presente Statuto, dell’atto costitutivo e dalle leggi vigenti in materia. [...]
E’ consentito il cambio di sede sociale all’interno dello stesso Comune, deliberato dall’Assemblea dei Soci, senza che ciò comporti modifiche statutarie.
Art. 2 - CARATTERE E SCOPI
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’associazione ‘ActionEdu’ ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e aconfessionale e ha lo scopo di promuovere la conoscenza, la diffusione e la condivisione di modelli e pratiche in ambito educativo. Considera l’educazione quale mezzo privilegiato per la formazione dei cittadini, favorendo la socializzazione e l’autopromozione, la reciproca comprensione e tolleranza, e fornendo opportunità significative di mobilità sociale e di affrancamento da situazioni di marginalità economica e culturale. Promuove, a tal fine, tutte le iniziative che siano utili al raggiungimento di questo obiettivo, che possono essere estese su tutto il territorio nazionale e internazionale. Nello specifico, l’Associazione si propone di:
a) promuovere e proporre modelli e pratiche per l'educazione disciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare in ambito formale, informale e non formale, e particolarmente nei seguenti settori:
- educazione linguistica,
- educazione artistica e culturale,
- educazione interculturale,
- educazione alla cittadinanza,
- educazione permanente,
nonché per l'insegnamento delle lingue e la formazione di formatori in ambito linguistico.
b) sostenere e promuovere la didattica di tutti i settori educativi per proporre modelli e pratiche didattiche legate alla formazione presenziale, in rete o integrata, facendo particolare riferimento alla componente delle risorse e pratiche educative aperte, all’uso dei social media applicati al settore educativo e all’Open Source, in uno spirito di condivisione dei saperi;
c) partecipare e/o coordinare progetti educativi e didattici in ambito nazionale e internazionale;
d) organizzare e/o partecipare a congressi, convegni, conferenze, seminari, corsi ed altre iniziative particolari, i cui scopi siano di studio e di ricerca, verifica e confronto, formazione e aggiornamento, conoscenza, approfondimento e diffusione di conoscenze, coerentemente con le finalità istituzionali;
e) sostenere e/o coordinare la ricerca scientifica nei diversi settori dell’educazione e della didattica;
f) collaborare con altre associazioni, enti, istituzioni e, in generale, con tutti quei soggetti con i quali sia possibile organizzare iniziative comuni aventi finalità analoghe o, comunque, in armonia con quelle proprie dell’associazione, in Italia e in altri paesi;
g) promuovere, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e far conoscere la propria attività generale.
Per la propria attività, l’associazione potrà articolarsi con l’istituzione di sotto-sezioni e potrà promuovere e farsi promotrice di altre associazioni aventi fini analoghi ed attività coordinata con quella dell’associazione, la quale potrà o meno partecipare ad essa, nonché partecipare ad Enti, Associazioni e Circoli con scopi di ricerca, di studio e di didattica affini.
Art. 3 - DURATA
L’Associazione ‘ActionEdu’ ha durata illimitata.
Art. 4 - SOCI
Possono essere Soci di ‘ActionEdu’ persone fisiche in numero illimitato, che condividano gli scopi dell’Associazione e s’impegnino a collaborare al loro raggiungimento, secondo le modalità previste dal presente statuto. Potranno parimenti essere Soci persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere Soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente, che verserà, al momento dell’ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato gratuito. L’associazione potrà, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci aderenti all’associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti d’informazione sull’attività svolta dall’associazione. Il socio volontario non potrà essere in alcun modo retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro. Il loro comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche stabilite da Consiglio Direttivo.
Costituiscono motivi di cessazione dalla qualità di socio:
- dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno;
- decadenza, ovvero la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportano indegnità, sancita dall’assemblea dei soci;
- ritardato pagamento del contributo associativo (oltre 3 mesi dalla scadenza).
Art. 6 -ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione ‘ActionEdu’ sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 7 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente (bilancio consuntivo), per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare l’eventuale bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea può inoltre essere convocata in via sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un 10% dei Soci.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante un invito scritto a tutti i Soci, anche per posta elettronica, a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo.
In casi di motivata urgenza, il termine di preavviso può anche essere ridotto a 7 giorni.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da persona designata dall’Assemblea.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Art. 8 -COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:
a) in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di ammissione ed i contributi associativi;
- deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
b) in sede straordinaria:
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei 3/4 dei soci;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 -IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della stessa e lo strumento di attuazione degli scopi che l’associazione si propone. Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 4 (quattro) membri, incluso il Presidente, scelti tra i Soci e nominato per la prima volta nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l’associazione ‘ActionEdu’ di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente. Svolge le funzioni di Segretario uno dei membri nominato dal Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno ogni 4 (quattro) mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 2 (due) componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Esso procede anche alla compilazione dei bilanci consuntivi ed eventuali bilanci preventivi e alla loro presentazione all’assemblea; alla nomina degli eventuali dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione; alla determinazione delle quote annuali.
Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione dell’associazione è controllate da un Collegio dei Revisori, costituito da 3 (tre) membri eletti annualmente dall’assemblea dei soci.
I revisori dovranno accertare le regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
I revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio dei Revisori non è un organo obbligatorio e viene pertanto nominato solo su conforme delibera dell’assemblea.
Art.. 11 - I MEZZI FINANZIARI
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione non sono rimborsabili.
Le quote associative annuali sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento della quota associativa annuale per tutto l’anno solare in corso.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste o direttamente connesse.
Art. 12 - REGOLAMENTO
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le aggiunte e/o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell’Assemblea dei Soci appositamente convocata.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dall’Assemblea o dai liquidatori. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di scopi similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.